Non si placano i malumori dei “No Green Pass”, coloro che si rifiutano di vaccinarsi ed ottenere quindi la certificazione verde. Sono scesi in piazza negli scorsi weekend, anche a Cagliari, per chiedere la rimozione dell’obbligo del Green Pass per poter entrare nei locali al chiuso, sui trasporti pubblici, nelle palestre e piscine, in cinema e teatri.

Le cose sono andate peggiorando, in seguito alla scelta del Governo presieduto dal premier Mario Draghi che, con il Decreto Covid del 23 luglio 2021, ha confermato l’obbligo di esibizione del Green Pass all’ingresso dei locali al chiuso su menzionati.

Le risposte dei “No Green Pass” non si son fatte attendere, talvolta anche con minacce via web ai ristoratori. Nella pagina Facebook del movimento IoApro, che si oppone fortemente all’obbligo di esibizione della certificazione verde, il 5 agosto – il giorno prima in cui sarebbe scattato l’obbligo – si legge in un post: “Da domani non cambia niente per chi aderisce a #IoApro”.

Più sotto, tra i commenti, qualcuno scrive: “Si può avere una lista dei ristoranti che aderiscono a questa iniziativa?”, così da supportarli e fare fronte comune.

Come riporta Open, poi, su Twitter e nel gruppo Telegram del movimento anti-Green Pass, alcuni contestatori scrivono che vorrebbero “sfondare di denunce tutti quelli che richiedono il green pass per entrare nelle attività [e] allo stesso tempo favorire tutte quelle attività che non lo chiedono. Denunciare e boicottare”.

Da qui inizia a circolare, soprattutto sui social e nelle chat private, il messaggio che la figura del ristoratore non sarebbe tenuta a richiedere il documento di identità, tanto meno il Green Pass. Tra i reati contestati: abuso d’ufficio, sostituzione di persona, violenza privata e violazione della privacy. E proprio qui sta l’errore, dato che a permetterlo è lo stesso Decreto Covid del 23 luglio 2021, n.105.

All’articolo 3 del testo si legge: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1”.

La stessa informazione viene riportata anche nel comunicato stampa del 22 luglio 2021 del Governo: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni”.

E per quanto riguarda la richiesta di esibizione del documento d’identità da parte del ristoratore? È il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 a normarlo.

Precisamente, all’articolo 13 comma 3 del testo, si legge: “Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.

Più avanti, al comma 4, si sostiene che “l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”.

Non è vero, quindi, che il ristoratore che richiede il Green Pass all’ingresso del proprio locale commette un reato. Al contrario, nel caso in cui non dovesse richiederlo rischierebbe una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro (come previsto dal d.l. 25 marzo 2020, convertito in legge) e la chiusura del locale da 1 a 10 giorni. Lo stesso importo verrebbe applicato anche al cliente che non ha rispettato la normativa.

D’altronde, non è una novità che ci siano delle figure diverse dai pubblici ufficiali alle quali è consentito richiedere un documento d’identità: sono i gestori degli alberghi. Nel Testo unico leggi di pubblica sicurezza, infatti, si conferma l’obbligo di “esibire i propri documenti d’identità ai gestori di alberghi e, più in generale, di strutture ricettive” affinché possano essere trasmessi i dati dei clienti proprio alle autorità di pubblica sicurezza.

Lo stesso avviene in banca o alle poste, dove i documenti possono essere chiesti se strettamente necessario: quando non è possibile procedere all’identificazione per conoscenza diretta o per dati già acquisiti dall’istituto in passato. Infine, anche agli uffici della pubblica amministrazione è garantita la stessa possibilità.

Scripta manent, come si dice.

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