La Sardegna entra ufficialmente in zona bianca e il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato l’Ordinanza n.21, immediatamente efficace e valida fino al 15 giugno, relativa a “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna“, che disciplina le riaperture nell’Isola e le prescrizioni per attività e cittadini, tra cui quelle legate a feste private, cerimonie civili, ma anche inerenti alla ripartenza di strutture come parchi tematici e di divertimento, piscine, centri benessere ecc.
Riaprono:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
c) centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e – con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 – al chiuso;
e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5;
f) fiere (comprese sagre e fiere locali);
g) sale giochi e scommesse, sale bingo;
h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
i) corsi di formazione.
Ai fini dei limiti di presenze di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) non si computano i soggetti che dimostrino con il relativo certificato (cosiddetto “Green pass“) di:
- aver completato il ciclo di vaccinazione (doppia inoculazione per vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, unica inoculazione per Janssen);
- di aver superato l’infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi;
- di avere l’esito negativo di un tampone molecolare e/o antigenico rapido per Sars-CoV2, effettuato da non oltre 48 ore.
In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’art. 5 del decreto legge 52/2021 (“Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi” N.d.R.), fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
L’Ordinanza richiama anche le disposizioni in materia di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani, di disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico e specifica che sono “intensificati i controlli sul rispetto di tali prescrizioni e rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing“.
Resta ferma l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all’art. 12 del decreto legge 65/2021, dal 31 maggio 2021.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
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