Il Tar conferma la sospensione dell’efficacia degli articoli 10, 11 e 12 dell’Ordinanza del presidente della regione Christian Solinas dell’11 settembre che imponeva il tampone o il possesso di un certificato di negatività a chi fa ingresso in Sardegna.
Il Presidente Dante D’Alessio ha firmato questa mattina la sospensiva che di fatto blocca ancora una volta il Governatore Solinas.
I giudici del Tribunale Amministativo Regionale della Sezione Prima scrivono: “con riferimento ai cittadini italiani provenienti da altre regioni, le prescrizioni imposte con i contestati articoli dell’ordinanza regionale, nel prevedere misure volte a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia nel territorio sardo, determinano il coinvolgimento di diritti ed interessi anche di soggetti appartenenti a regioni diverse ed incidono anche sulle strutture sanitarie di regioni diverse a loro volta impegnate nelle azioni di prevenzione e contenimento nella diffusione del virus; anche per tali ragioni non possono ritenersi legittime le disposizioni impugnate che sono state emanate senza tenere conto della distribuzione delle funzioni operante in materia, tenuto conto del carattere nazionale della emergenza da Covid 19, distribuzione delle funzioni che risulta coerente con le disposizioni di rango costituzionale che regolano la distribuzione delle competenze fra gli organi dello Stato e le Regioni ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché al principio pure costituzionale di leale collaborazione”.
Il provvedimento, dunque, resta formalmente in piedi anche se minato dalla sospensione dell’ordinanza dell’11 su cui si è basata la proroga. I giudici amministrativi richiamano quasi integralmente il decreto cautelare d’urgenza del presidente del Tribunale Dante D’Alessio, indicando che “sulla legittimità delle disposizioni contenute nell’ordinanza 43 dell’11 settembre 2020 non possano incidere gli ulteriori elementi prodotti dalle parti resistenti, trattandosi di circostanze in buona parte successive e, comunque, non tali da poter incidere sulle valutazioni già compiute da questo Tar e sulla legittimità delle contestate disposizioni”.
La decisione del presidente D’Alessio presa 48 dopo l’emanazione dell’ordinanza di settembre non è stata ribaltata da nessun elemento nuovo. Decisione ritenuta dal Tar in violazione dell’articolo 16 della Costituzione che regola la libertà di movimento dei cittadini. E proprio sullo spostamento dei cittadini nei territori italiani il Tribunale scrive che “non possono essere ritenute legittime le disposizioni impugnate che sono state emanate senza tener conto della distribuzione delle funzioni operanti in materia, tenuto conto del carattere nazionale (e sovranazionale) dell’emergenza Covid”.