Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha modificato le scadenze per gli atti amministrativi e le autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo. In ambito “stradale” le norme devono essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698.
In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni, la Polizia di Stato ha sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.
Patente e revisione veicolo
1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Sì. Coordinando la normativa nazionale, di recente modificata dalla L. n. 120/2020, con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.
- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, posso circolare sul territorio nazionale sino al 28 febbraio 2021;
- i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?
Si. Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?
Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata prorogata la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, fatte salve eventuali future modifiche.
Ecco alcuni esempi:
- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- l’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
- l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.
4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?
No. Occorre coordinare le norme del regolamento UE 2020/698 con quella prevista dall’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020
Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:
- se hanno scadenza il 31 gennaio 2020 sono prorogate sino al 29 ottobre 2020, data attualmente fissata per la cessazione della dichiarazione di emergenza, solo per la circolazione in ambito nazionale;
- se hanno scadenza nel periodo compreso tra 1 febbraio 2020 ed il 29 marzo 2020 sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell’emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- se hanno scadenza compresa nel periodo tra il 30 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate di sette mesi, dalla scadenza riportata sul documento, per la circolazione in tutto il territorio dell’UE, Italia compresa.
Inoltre, i titolari di patente di categoria CE, non ancora muniti dell’attestato suindicato, che hanno compiuto o compiranno il 65esimo anno di età tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 ottobre 2020, sono autorizzati sino al 29 ottobre 2020 a condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate.
Analogamente, i titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE, non ancora muniti dell’attestato, che hanno compiuto o compiranno il 60esimo anno di età nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 ottobre 2020, sono autorizzati sino al 29 ottobre 2020 a condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
5) Pneumatici Invernali
Il 15 aprile è scaduto il periodo in cui è previsto l’obbligo dell’uso degli pneumatici invernali. Quando scade il termine per sostituirli.
Vista l’emergenza in atto, con circolare del 30 aprile 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato, sino al 15 giugno 2020, l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a “Q”.
6) Carta d’identità
Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?
Si. Con la legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato previsto che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
7) Permesso di soggiorno
È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?
Si. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020.
(Dal sito della Polizia di Stato)