Il quesito, così come formulato, non rientra nelle categorie previste dalla legge per l’indizione di referendum popolare. E’ solo una delle ragioni per cui l’Ufficio regionale del referendum ritiene non ammissibile la proposta sull’inserimento del principio di insularità in Costituzione.
Nelle motivazione della sentenza è spiegato che “gli elettori possono essere chiamati a esprimere un parere su una questione”, cioè “un giudizio positivo o negativo su una soluzione incerta”. Nel caso in particolare, invece, si richiede una sorta di “mandato diretto agli organi della Regione affinché pongano in essere atti necessari al conseguimento del risultato”.
Il quesito che si vorrebbe sottoporre agli elettori, poi, “non ha come oggetto una questione controversa, essendo del tutto palese che l’insularità comporti gravi svantaggi alla popolazione”. Tra l’altro – argomenta l’ufficio – “i referendum regionali sono tutti tipici e non possono svolgersi con forme diverse da quelle fissate nelle norme costituzionali”. Infine: nel 2015 la Corte Costituzionale ha affermato che “i referendum regionali non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale”.