La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio nel procedimento promosso da Iberdrola Renovables Italia sulla disciplina delle aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili in Sardegna e sulle limitazioni nazionali al fotovoltaico a terra nelle zone agricole.
La decisione è contenuta nella sentenza n. 156 del 2026, depositata il 1° ottobre. Il procedimento riguardava diverse disposizioni della legge regionale sarda n. 20 del 2024 e alcune norme statali in materia di impianti fotovoltaici e regimi autorizzativi. Nel giudizio si era costituita anche Elettricità Futura, mentre la Regione Sardegna aveva sostenuto l’inammissibilità o, in subordine, la non fondatezza delle questioni.
Al centro della vicenda c’erano anche tre progetti di Iberdrola localizzati nell’Isola: Benetutti Mercuria, Carbonia-Iglesias e Prangili. Secondo quanto evidenziato dal Tar Lazio nell’ordinanza di rimessione, la loro collocazione in aree classificate come non idonee avrebbe potuto determinare conseguenze sui procedimenti autorizzativi.
Le norme regionali già bocciate dalla Consulta
Come riportato dall’Ansa, una parte delle questioni sollevate dal Tar non è stata esaminata nel merito perché riguardava disposizioni della legge regionale n. 20 del 2024 già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 184 del 2025.
Il Tar, secondo la Consulta, aveva contestato nel loro complesso gli elenchi delle aree non idonee per le diverse tipologie di impianti, senza individuare per ciascun allegato le specifiche disposizioni ritenute in contrasto con la Costituzione.
Area in parte idonea e in parte non idonea: decide la procedura ordinaria
Diverso l’esito per l’articolo 1, comma 7, della legge regionale. La norma stabilisce che, quando un progetto ricade in parte in un’area idonea e in parte in un’area non idonea, prevale la classificazione di non idoneità.
La Corte ha però chiarito che questa previsione non equivale a un divieto assoluto di realizzare l’impianto. La conseguenza è invece l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata.
La decisione definitiva resta affidata al procedimento autorizzativo ordinario relativo al singolo progetto, nel quale devono essere valutati concretamente il rapporto tra le diverse aree e gli interessi legati alla tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche. Per questo le relative questioni sono state dichiarate non fondate.
Fotovoltaico a terra nei terreni agricoli
La Consulta ha respinto anche le questioni relative alle norme statali che limitano l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole.
La Corte ha ricordato che la disciplina non vieta qualsiasi impianto solare sui terreni agricoli, ma riguarda specificamente i moduli fotovoltaici collocati a terra. Restano quindi possibili, alle condizioni previste dalla normativa, gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sopraelevati, in modo da consentire la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.
Secondo i giudici costituzionali, la norma risponde anche all’esigenza di contenere gli effetti che l’espansione del fotovoltaico a terra può produrre sul suolo coltivabile, sul paesaggio agrario e sulla biodiversità. La Consulta richiama in questo senso la precedente sentenza n. 127 del 2026, che aveva già esaminato questioni analoghe.
“Il paesaggio agrario” tra i beni tutelati dalla Costituzione
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra transizione energetica e tutela del paesaggio.
“L’interesse alla realizzazione degli impianti FER non può, pertanto, considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio. E ‘paesaggio’ è, tipicamente, anche il paesaggio agrario”, si legge nella pronuncia.
La Consulta considera quindi costituzionalmente possibile un bilanciamento tra produzione di energia, attività agricola, tutela del suolo, biodiversità e paesaggio, purché non risulti manifestamente irragionevole.
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