Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale che modifica diversi articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Il quesito presente sulla scheda chiede: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025?”. Si tratta di un quesito incomprensibile ai più se letto così come si presenta, ecco perché è fondamentale capire bene i riferimenti contenuti al suo interno.
La riforma riguarda principalmente l’organizzazione della magistratura e il rapporto tra giudici e pubblici ministeri. Non interviene, invece, sui problemi più “materiali” della giustizia, come la durata dei processi, la carenza di personale negli uffici giudiziari o le questioni legate agli errori giudiziari e alle ingiuste detenzioni.
Le tre modifiche principali della riforma
Il referendum ruota attorno a tre cambiamenti fondamentali nel sistema della magistratura. Il primo riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il secondo prevede lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, con la creazione di due organi distinti: uno per i giudici e uno per i pm. Il terzo introduce un nuovo sistema disciplinare con una Alta Corte disciplinare che sostituirebbe il Csm nella gestione delle sanzioni nei confronti dei magistrati.
Separazione delle carriere
Si tratta del cuore della riforma, nonché del punto più discusso. Oggi i magistrati accedono tramite un concorso unico e, seppur con forti limitazioni introdotte dalla riforma del 2022, possono passare nella carriera opposta cambiando distretto.
Secondo i sostenitori del “Sì”, la separazione renderebbe il giudice più indipendente rispetto al pubblico ministero e completerebbe il modello accusatorio introdotto con il codice di procedura penale del 1988 e con il principio del “giusto processo” inserito nella Costituzione nel 1999. “Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra” è il mantra di questo punto della riforma.
Chi sostiene il “No” ritiene invece che il pm sia già una figura pubblica che agisce nell’interesse generale e non una parte privata come l’avvocato. Separare completamente le carriere, secondo i contrari, rischierebbe di creare un corpo di pubblici ministeri isolato e meno collegato a un metro di valutazione oggettiva delle prove di pari passo con quello dei giudici.
Due Csm e il sorteggio dei componenti
La riforma prevede anche lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente.
I membri magistrati dei due Csm verrebbero scelti tramite sorteggio tra tutti i magistrati. I membri laici, invece, verrebbero sorteggiati all’interno di un elenco di giuristi selezionati dal Parlamento.
Per i favorevoli alla riforma il sorteggio servirebbe a ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura. Per i contrari toglierebbe ai magistrati il diritto di scegliere i propri rappresentanti e potrebbe indebolire la legittimazione dell’organo di autogoverno. Sarebbe dunque minata la separazione dei poteri.
L’Alta Corte disciplinare
Un’altra novità riguarda i procedimenti disciplinari contro i magistrati. Oggi l’azione disciplinare è promossa dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione e decisa da una sezione del Csm.
La riforma istituirebbe invece una Alta Corte disciplinare composta da 15 membri tra giuristi nominati dal presidente della Repubblica, componenti laici scelti dal Parlamento e magistrati della Cassazione estratti a sorte.
Secondo i promotori della riforma questo sistema garantirebbe maggiore imparzialità e severità. I contrari sostengono invece che l’attuale sistema non sia affatto indulgente: dal 2010 al 2025 sono stati definiti 1.399 processi disciplinari, con 644 condanne. Una media di 42 l’anno, il 46% dei casi.
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