Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green pass nel mondo del lavoro pubblico e privato (dopo che il Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e dopo la pubblicazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).
Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” viene decretato che a partire dalla data del 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 che è richiesta la certificazione verde Covid-19 per l’attività lavorativa, di formazione, di volontariato, e interesserà varie figure, i dipendenti sia del pubblico che del privato, gli imprenditori, i professionisti, i prestatori d’opera, i lavoratori autonomi… L’ obbligo di Green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Le novità per i lavoratori della pubblica amministrazione
Il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso del Certificato verde, l’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Banca d’Italia, Consob, Covip, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, inoltre è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni (a titolo esemplicativo coloro che portano i pasti nelle mense, i manutentori, gli addetti al rifornimento delle macchine per la dispensazione di snack) e tutti coloro che a qualsiasi titolo per motivi lavorativi accedono alle pubbliche amministrazioni. L’obbligo del green pass invece non si pone ai fruitori del servizio pubblico, ad esempio per gli utenti che si recano negli uffici.
Il lavoratore pubblico per poter accedere sul posto di lavoro dovrà dimostrare il possesso e dovrà esibire il Certificato verde su richiesta del datore di lavoro o dei suoi delegati nominati con atto formale dallo stesso che “dovranno verificare il rispetto delle prescrizioni, l’accertamento del possesso e effettuare la contestazione delle eventuali violazioni”. I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Conseguenze per il lavoratore sprovvisto del Certificato verde
La normativa prevede che il personale abbia l’ obbligo del Green pass, e nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Gli obblighi di possesso del Green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Sanzioni: per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.
Dottoressa Maristella Lecca | Specialista in Medicina del Lavoro
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