Durante il Consiglio dei Ministri, tenutosi in data 29 settembre 2021,  è stato approvato un Decreto-legge che introduce alcune disposizioni urgenti, tra cui il differimento della data di presentazione delle domande per l’assegno temporaneo per i figli minori con effetti retroattivi, al 31 ottobre 2021. La proroga si è resa necessaria per facilitare la presentazione delle domande agli aventi diritto (un comunicato stampa dell’INPS attesta che alla data del 28 settembre le domande pervenute risultano solo 492.000) e permettere di accedere al beneficio con gli arretrati da luglio.

L’assegno temporaneo, disciplinato dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, è una prestazione ponte che copre il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per ogni figlio minore e prevede all’art. 3 che “Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.” Con il messaggio 2371 del 22 giugno 2021 e la circolare n.93 del 30 giugno 2021,  l’Inps, ha poi diramato le istruzioni operative ed attivato la piattaforma. La domanda, come precisato dall’Inps, può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center INPS, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento);
  • Patronati.

Ora, quasi allo scadere del termine originariamente previsto, viene concessa la possibilità di richiedere l’assegno con gli arretrati dal mese di luglio, presentando la domanda entro il 31 ottobre 2021.

Resta ferma, per i genitori, la possibilità di presentare la domanda nel mese di novembre e dicembre, ma, in questo caso, si maturerà il diritto all’assegno temporaneo solo dal mese di presentazione della richiesta.

Dario Guiso | Dottore Commercialista.

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