La Cassazione ha deciso: stop ai controlli “a tappeto” da parte dell’azienda sul computer dei lavoratori. Le verifiche, come stabilito dalla sentenza 25732/21 del 22 settembre, saranno consentite esclusivamente per motivi disciplinari, solo se riguardano dati successivi all’insorgere del sospetto. È esclusa, invece, l’acquisizione di ogni tipologia di documento precedente e in violazione della normativa sulla privacy.

La sentenza è stata emessa in seguito a un caso emblematico: per verificare la diffusione di un virus nella rete aziendale, l’amministrazione aziendale ha provveduto all’accesso sul computer di una lavoratrice. Dopo aver scoperto che nella cartella di download era presente un file scaricato “infetto”, era anche venuto fuori che la lavoratrice seguitava ad accedere a siti web per ragioni private, che rallentavano quindi il lavoro in azienda.

La dipendente era stata così licenziata per giusta causa e la Corte d’appello aveva confermato la decisione espulsiva. Una volta arrivata la vertenza in Cassazione, però, la dipendente ha contestato la decisione poiché le informazioni acquisite erano private, e quindi andavano a ledere il suo diritto alla privacy.

La Suprema corte, quindi, ha affermato che anche dopo la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, si pone il problema della legittimità dei cosiddetti controlli difensivi. Ebbene, ha spiegato la Cassazione, il controllo difensivo non dovrebbe riferirsi all’esame e all’analisi di informazioni acquisite in violazione del suddetto articolo 4, perché altrimenti si rischierebbe di entrare nella “sfera privata”, appunto, del dipendente.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, come evidenzia il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata, che il ricorso della lavoratrice deve essere accolto in virtù del principio di diritto, secondo cui “sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore”. 

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