Prima pagina Vaccino requisito essenziale per il personale sanitario, respinte domande di riammissione

Vaccino requisito essenziale per il personale sanitario, respinte domande di riammissione

Il Tribunale di Roma ha confermato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre operatori sanitari non vaccinati

Il personale sanitario, come requisito essenziale per operare, deve essere vaccinato. A stabilirlo è la Sezione Feriale del Tribunale di Roma con tre ordinanze pubblicate il 20 agosto 2021 (nn. 79835, 79833 e 79834). Lo stesso ha rigettato le richieste di tre operatori sanitari che son stati sospesi, senza stipendio, da una società di servizi ospedalieri.

La sospensione, reiterata di tre mesi in tre mesi, è legittima per il personale sanitario che non si vaccina e per il quale non è possibile un “ripescaggio” in una diversa funzione, anche inferiore, per la quale non sia previsto l‘obbligo vaccinale.

È quanto successo proprio nella struttura che ha posto in aspettativa non retribuita il personale, perché momentaneamente non idoneo alla mansione affidatagli.

Non è bastata neanche la certificazione medica riguardo “l’alto rischio di reazione allergica-iperimmune” e “di eventi cardiovascolari maggiori”, poiché il medico competente ha ritenuto la stessa certificazione non idonea a giustificare l’esenzione dalla somministrazione vaccinale.

Il Tribunale ha stabilito che il vaccino anti-Covid è efficace, come attestato dalla normativa primaria (art. 1, co. 457, L. n. 178/2020) e dal Piano strategico nazionale (adottato con Dm Salute del 02.01.2021). Secondo le autorità competenti, infatti, “non vi sono evidenze scientifiche che comprovino l’inadeguatezza del vaccino in uso e il rischio di danni irreversibili a lungo termine”.

Il rifiuto del vaccino, quindi, non è giustificato e data l’impossibilità di affidare al personale sanitario mansioni alternative disponibili, che non comportino contatti interpersonali, si rende necessaria la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o, in alternativa, fino al compimento dell’obbligo vaccinale.

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