Il personale sanitario, come requisito essenziale per operare, deve essere vaccinato. A stabilirlo è la Sezione Feriale del Tribunale di Roma con tre ordinanze pubblicate il 20 agosto 2021 (nn. 79835, 79833 e 79834). Lo stesso ha rigettato le richieste di tre operatori sanitari che son stati sospesi, senza stipendio, da una società di servizi ospedalieri.

La sospensione, reiterata di tre mesi in tre mesi, è legittima per il personale sanitario che non si vaccina e per il quale non è possibile un “ripescaggio” in una diversa funzione, anche inferiore, per la quale non sia previsto l‘obbligo vaccinale.

È quanto successo proprio nella struttura che ha posto in aspettativa non retribuita il personale, perché momentaneamente non idoneo alla mansione affidatagli.

Non è bastata neanche la certificazione medica riguardo “l’alto rischio di reazione allergica-iperimmune” e “di eventi cardiovascolari maggiori”, poiché il medico competente ha ritenuto la stessa certificazione non idonea a giustificare l’esenzione dalla somministrazione vaccinale.

Il Tribunale ha stabilito che il vaccino anti-Covid è efficace, come attestato dalla normativa primaria (art. 1, co. 457, L. n. 178/2020) e dal Piano strategico nazionale (adottato con Dm Salute del 02.01.2021). Secondo le autorità competenti, infatti, “non vi sono evidenze scientifiche che comprovino l’inadeguatezza del vaccino in uso e il rischio di danni irreversibili a lungo termine”.

Il rifiuto del vaccino, quindi, non è giustificato e data l’impossibilità di affidare al personale sanitario mansioni alternative disponibili, che non comportino contatti interpersonali, si rende necessaria la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o, in alternativa, fino al compimento dell’obbligo vaccinale.

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