Nella serata di ieri la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha chiarito le modalità dei controlli dell’obbligo dell’esibizione del Green pass.
Inizialmente, Lamorgese aveva chiarito che spetta ai gestori chiedere il Green pass, ma che “non potranno chiedere la carta d’identità”, poiché “non essendo pubblici ufficiali non possono richiederla”.
Il Garante della privacy italiano, però, in risposta a una domanda della Regione Piemonte, ha confermato che “le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021″. E cioè, tra gli altri, anche “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi”.
Il Viminale ha così deciso di mettere la parola fine alle discussioni e con una circolare ha confermato che i ristoratori non devono chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del Green pass, a meno che non ci si trovi di fronte a un “caso di palese falsità”.
In ogni caso, “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intetatario della medesima, la sanzione si applicherà solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”, aggiunge la lettera del Viminale.
Infine, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, viene sollecitata “la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo sull’impiego delle certificazioni”.
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