La riforma della Giustizia è stata approvata oggi in Consiglio dei ministri, nonostante il nodo dello stop alla prescrizione che il il Movimento Cinque Stelle avrebbe inizialmente voluto estendere a tutti i gradi di giudizio. La mediazione della ministra Cartabia ha puntato sull’inclusione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi processuali allungati, e l’inserimento delle condizioni di ‘improcedibilità’ per il secondo e terzo grado, se si sforano determinate tempistiche.

Ma cosa cambia?

                                     Prescrizione 

La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. In Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). In altre parole, nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo. Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – non sarebbero posti limiti alla durata dei processi.

                                        Corruzione

Per quanto riguarda i tempi processuali dei reati contro la Pa, come la corruzione e la concussione, diventeranno più lunghi: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull’allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.

           Digitalizzazione e processo penale telematico

Si chiede al governo di rendere più efficiente e spedita la giustizia penale per mezzo della digitalizzazione e delle tecnologie informatiche. Il deposito degli atti e le notifiche possono essere effettuate per via telematica.

                            Indagini e udienza preliminari

Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”.

                                        Criteri di priorità 

Gli uffici del pubblico ministero, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da evidenziare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Csm.

                                       Appellabilità

Si conferma la possibilità – sia del pm, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello avviene invece per “aspecificità dei motivi”.

                               Cassazione Corte Strasburgo

Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

                                        Patteggiamento

Quando la pena detentiva da applicare supera i 2 anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

                                                Querela

Si chiede al governo di impegnarsi ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

                                         Pene sostitutive 

Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, saranno irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. Esclusa la sospensione condizionale.

                                         Tenuità del fatto

Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.

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