E’ stata ridotta la maxi sanzione inflitta dall’Antitrust nel giugno 2019 alla società Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, a conclusione di un complesso procedimento istruttorio su due pratiche commerciali aggressive.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto parzialmente un ricorso proposto dalla stessa società. Inizialmente quantificata in 3.850.000 euro, la sanzione adesso viene ridotta di 550.000 euro, per effetto dell’annullamento della parte riferita alla seconda delle pratiche contestate.

L’Autorità contestò ad Abbanoa due pratiche commerciali aggressive consistite “nel mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione presentate dai consumatori, con riferimento alle fatture relative ai consumi risalenti a periodi superiori a cinque anni, e nel successivo invio della comunicazione di messa in mora, con minaccia di distacco della fornitura idrica, in caso di mancato pagamento da parte dei consumatori delle medesime fatture (pratica A); nella frapposizione di ostacoli non contrattuali e sproporzionati nei casi di richiesta di rettifica delle fatture emesse a seguito di perdite occulte, anche richiedendo ai consumatori la prova della mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione (pratica B)”.

Per il Tar, con riferimento alla prima condotta – sanzionata con 3,3 milioni – gli elementi probatori raccolti dall’Antitrust sono “idonei a sostenerne le conclusioni. È risultato, infatti, che il gestore effettivamente non ha dato riscontro alle richieste degli utenti di riconoscere l’intervenuta prescrizione di crediti relativi a consumi risalenti a periodi superiori a cinque anni e in taluni casi anche al decennio, avendo al contrario proceduto a inoltrare specifiche costituzioni in mora e a riservare le verifiche alla sede contenziosa”.

Secondo i giudici “si può convenire con la difesa erariale nel senso che i criteri adottati da Abbanoa per la gestione dei reclami e il riconoscimento della prescrizione sono ‘oggettivamente idonei ad ostacolare i diritti dei consumatori che vengono evidentemente condizionati in modo indebito nella loro libertà di scelta, vedendosi costretti a pagare l’importo fatturato, nonostante l’intervenuta prescrizione, al solo fine di evitare la procedura di morosità che prevede appunto prima la minaccia di slaccio e poi il distacco della fornitura’”.

Cosa diversa quanto alla seconda condotta – sanzionata con 550mila euro – Dalle previsioni normative, infatti, per il Tar “si evince agevolmente come la rilevazione delle perdite idriche occulte competa in prima battuta proprio all’utente, espressamente tenuto a ‘verificare periodicamente il contatore'”; e la cosa costituirebbe “un obbligo non irragionevole” con l’effetto che sarebbe “errata l’impostazione dell’Autorità”. L’esito non può che essere quello di ritenere fondato il motivo di ricorso proposto “con conseguente illegittimità delle parti del provvedimento impugnato relative alla pratica commerciale B”.