Natale coronavirus
Foto di Social Magazine.it

Feste blindate in Italia, con divieti di spostamento dalla propria abitazione nei giorni rossi e dal proprio Comune nei giorni arancioni, coprifuoco e diverse attività chiuse (per tutte le principali novità introdotte con il nuovo decreto CLICCA QUI), ma con alcune eccezioni non certo di poco conto, che nei giorni scorsi erano state infatti al centro del dibattito prima sociale, poi politico.

Durante la conferenza stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha tenuto in diretta da Palazzo Chigi nella tarda serata di venerdì 19 dicembre, si è parlato di deroghe e la più importante, per la maggior parte dei cittadini, riguardava proprio la possibilità di andare a trovare parenti e amici.

Conte, spiegando le misure adottate, ha specificato che sarebbe stato possibile ricevere, dalle ore 5 alle ore 22, due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa decisione, ha sottolineato il premier, “l’abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice in questo periodo”.

Ad un primo ascolto dell’allentamento delle restrizioni legato alle visite e leggendo di questa ‘eccezione’ in combinato disposto con il quadro normativo generale delle misure esposte in conferenza , è venuto spontaneo pensare che i ‘ricongiungimenti’ potessero avere luogo solo all’interno del territorio comunale o al massimo, nel caso dei paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti, entro una distanza non superiore ai 30 chilometri con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Successivamente però, a seguito della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si è notato che la clausola riguardante le visite a parenti e amici apriva a scenari ben diversi da quelli che si evincevano dal discorso del Presidente. Riportiamo qui di seguito la norma in questione:

Art. 1, comma 1 – (…) Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Questi spostamenti verso un’altra casa sono quindi consentiti non solo nei giorni rossi, ma anche in quelli arancioni e, soprattutto, si possono fare entro tutta la propria regione, anche se nelle slide mostrate dal premier in diretta nazionale non si accennava né al decadimento del limite del territorio comunale subordinato ai soli spostamenti dedicati alle visite parentali e amicali, né alla validità della deroga anche nei giorni cosiddetti ‘arancioni’ e non limitata solo ai ‘rossi’.

Il frame della diretta del Presidente sulle deroghe agli spostamenti (clicca sull’immagine per ingrandire):

Per concludere, la stretta anti-Covid dedicata alle festività natalizie e di fine anno prevede quindi un’eccezione al divieto agli spostamenti fuori dal proprio comune previsto normalmente dalle regole per le zone rosse e arancioni, valido soltanto per quelli diretti a un’altra casa.

Decreto-legge del 18 dicembre 2020 n. 172, pubblicato in in Gazzetta Ufficiale, il testo integrale: CLICCA QUI