La decisione del Tar Sardegna che ha sospeso l’ordinanza del governatore Christian Solinas sull’obbligatorietà dei test per i viaggiatori in ingresso nell’Isola, potrebbe già anticipare la decisione finale sul ricorso effettuato dal governo Conte.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale “le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale (con esclusione dei soggetti indicati all’articolo 12), la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente”.
Inoltre “le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone – scrive il presidente del Tar Dante D’Alessio – incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.
Secondo D’Alessio, poi, “l’aggravamento del rischio sanitario, determinato dall’incremento dei contagi accertati nella regione, che ha determinato l’adozione delle misure in contestazione non sembra comunque di tale rilevanza da giustificare l’adozione di una misura, che incide sulla libera circolazione delle persone ed interviene solo pochi giorni dopo l’adozione dell’ultimo D.P.C.M., in data 7 settembre 2020, che già ha tenuto conto dell’evolversi in tutte le regioni dell’epidemia in corso”.
Ma c’è di più: “l’indicato rilevante incremento dei contagi nella Sardegna si è verificato in relazione al forte afflusso turistico del mese di agosto in condizioni che non sono peraltro destinate a ripetersi con l’imminente termine della stagione estiva” e “non risulta dimostrata una insostenibile pressione sul sistema sanitario regionale, tale da imporre limitazioni alla libera circolazione delle persone, anche perché l’incremento del numero dei contagiati nella regione è stato in buona parte determinato dall’incremento del numero dei test e della rilevazione del virus in numerosi soggetti asintomatici”.
Pertanto, sostiene il Tar, l’ordinanza del governatore della Sardegna, che ha suscitato anche polemiche politiche, “non appare adottata nel rispetto delle indicate disposizioni normative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella regione nonché in presenza di ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione, con ordinanza regionale (e non con un D.P.C.M), di una misura limitativa della libera circolazione delle persone fra le regioni e fra le nazioni”.
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