Vorrei iniziare con una premessa. Ciò che si vede nel video che da ieri viene condiviso nei social è parziale.
Infatti, è evidente che prima degli eventi documentati sia avvenuto qualcosa che non ci è dato sapere. Tuttavia, argomentando quanto è visibile non si può che rimanere sgomenti. Partiamo da due considerazioni, nessuno è obbligato ad avere con sè i documenti.
Soltanto in alcune circostanze vi è un obbligo di avere un documento al fine dell’identificazione come ad esempio per poter partecipare alle prove di un concorso pubblico.
Ne consegue che le forze dell’ordine, organi di polizia giudiziaria o agenti di pubblica sicurezza possono richiedere di fornire le generalità e l’intimato ha l’obbligo di fornirle, ma non possono obbligare a fornire materialmente il proprio documento.
L’art. 651 c.p recita, infatti, che “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
” Tuttavia sussiste un obbligo di fornire un valido documento di riconoscimento nei casi indicati dalla lettura sistematica degli artt.4 2 comma T.U.L.P.S e 294 Reg. Att. TULPS ovvero, qualora si tratti di persone pericolose o sospette. Quest’ultime possono essere obbligate a munirsi entro un dato termine della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Se la persona fermata rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione che appaiono falsi, la polizia può accompagnarlo in questura e trattenerlo per il tempo strettamente necessario all’identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, quando l’identificazione risulti particolarmente complessa, con facoltà per il fermato di avvisare un familiare o un convivente.
Infatti, “Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l’accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l’uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta”. (Cass. pen. Sez. VI, 18/03/2015, n. 22529)
Proprio su quest’ultimo punto occorre riflettere. Infatti dalle immagini visionate, a dir la verità poco chiare, e dall’audio che riporta i dialoghi tra i soggetti coinvolti, potrebbe sorgere il dubbio circa un arbitrario esercizio della discrezionalità da parte del pubblico ufficiale, laddove sembrerebbe esercitare una forza e delle azioni sproporzionate al grado di resistenza opposto dalle persone coinvolte.
Qualora invece dovessero trovare riscontro, e pare che sia così, le parole del legale della coppia ci si troverebbe di fronte ad un fatto ben più grave su cui dovrebbe indagare la magistratura.
di Michele Zuddas (Avvocato)