La Corte Costituzionale ha cassato due articoli, il 7 comma 2 e il 59, della legge regionale 1 del 2019 (Legge di semplificazione 2018) nelle parti che riguardano l’assunzione di personale in Regione, per quanto concerne gli ex lavoratori della formazione professionale e all’interno dell’Agenzia Forestas per alcuni operatori dei cantieri verdi: la decisione è arrivata con una sentenza pubblicata lunedì 9 marzo.
“I profili concernenti l’assunzione e l’inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, comportano l’applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell’art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle ‘esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale’ che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. L’assunzione temporanea di personale presso l’Agenzia Forestas, così come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale, travalica questo limite. Non vi è certezza circa il carattere temporaneo ed eccezionale delle scelte poste in essere dalla Regione autonoma. Per l’inquadramento dei lavoratori, che si definisce temporaneo, non è invero previsto alcun termine finale certo”, è quanto si legge nella decisione.
Per ciò che concerne l’articolo 59, che permette l’ingresso nei ruoli della Regione a una categoria di persone specifica, attraverso la loro iscrizione nella “lista ad esaurimento” ex lege, i magistrati sottolineano che occorre “la selezione concorsuale”.
“La selezione costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. Nel caso di specie la norma impugnata consente l’ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall’esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”, scrivono i giudici.