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La produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, per un massimo di 260mila kWh annuo nelle campagne, è un’attività connessa a quella agricola e anche chi non coltiva direttamente il fondo, ma lo affida in comodato ad un altro soggetto, non perde la qualifica di imprenditore agricolo.

Su questi presupposti, previsti dalla legge statale, la 266/2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha annullato, con due distinte sentenze, i ricorsi presentati dalla TerniEnergia Spa per l’annullamento dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni relative a due impianti fotovoltaici su serra.

Un procedimento innescato dalla Regione Sardegna che aveva imposto lo stop ai due impianti della Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl (di potenza pari a circa 0,7 MWp) e di Società Agricola Fotosolara Oristano Srl (di potenza pari a circa 0,9 MWp), di proprietà di TerniEnergia.

Secondo i giudici, “l’attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre a essere ‘attività connessa’ ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è altresì espressamente considerata ‘produttiva di reddito agrario’, per cui non può essere condiviso il rilievo espresso dall’Amministrazione regionale nei propri atti difensivi, secondo cui, nel caso di specie, unico percettore di reddito (propriamente) agricolo sarebbe il comodatario”.

TerniEnergia esprime “piena soddisfazione per le decisioni del Tar, sottolineando come le due sentenze abbiano accolto tutte le argomentazioni avanzate ed evidenziando la piena regolarità della condotta della Società nella gestione delle due serre fotovoltaiche”.