Il Movimento 5 Stelle presenta ricorso contro l’esclusione di Luca Caschili alle elezioni suppletive del 20 gennaio prossimo per il collegio della Camera di Cagliari, candidatura bocciata ieri dall’Ufficio centrale della Corte d’appello per assenza del contrassegno. Il ricorso è stato presentato stamani dai delegati di Caschili, il candidato alla presidenza della Regione sarda, Francesco Desogus, e il consigliere comunale di Cagliari Pino Calledda, e che ora verrà esaminato dall’Ufficio Centrale Nazionale costituito in Cassazione, la quale avrà 48 ore di tempo per esprimere la sua valutazione.

Il ricorso si basa su tre punti. “Non è vero che il Movimento 5 Stelle non ha depositato il suo contrassegno, così come contestato dall’Ufficio elettorale. Essendo elezioni suppletive – spiega M5S -, il contrassegno è infatti da ritenersi già depositato lo scorso febbraio, in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo. In ogni caso, in materia elettorale vige il cosiddetto favor partecipationis, secondo cui le candidature possono essere escluse solo davanti a chiare ed evidenti irregolarità”.

Secondo il ricorso presentato dal Movimento “emerge con evidenza l’erroneità dell’iter logico su cui si basa il provvedimento impugnato, dato che esso fonda sull’erroneo presupposto che nelle elezioni suppletive sia mancato un previo deposito del contrassegno al Ministero. Tale deposito non manca affatto: è quello già effettuato nella fase preparatoria dell’elezione originaria”. Per i legali del Movimento infatti “le elezioni suppletive non costituiscono una elezione autonoma, ma una semplice appendice alle elezioni politiche generali”: “Allo stesso modo non è previsto il deposito del contrassegno in tre copie perché tale operazione è già stata effettuata per le elezioni politiche generali e il contrassegno è già depositato al Viminale”.

Inoltre “la dichiarazione di presentazione della candidatura – regolarmente e tempestivamente presentata – conteneva al suo interno, oltre ad una accurata descrizione del contrassegno, una copia dello stesso del diametro di 3 centimetri”.

I legali del Movimento si appellano però anche al cosiddetto favor partecipationis che riguarda la materia elettorale, “alla luce del quale l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”.

Secondo il ricorso “non esiste una norma che commini una nullità se non viene depositata una copia del contrassegno (e, meno che mai, tre copie a colori)”, ma vi è una norma, denominata “eventuale ammissione di nuovi documenti”, disciplinata dal capitolo 4.5 delle Istruzioni del Ministero dell’Interno, in sintonia con quanto disposto dall’articolo 22 del D.P.R. 361/1057. Tale norma prevede espressamente che “i delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e dall’Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla candidatura. Gli uffici predetti si riuniscono nuovamente alle ore 12 del giorno successivo … per sentire eventualmente i delegati dei candidati contestati o modificati e per ammettere nuovi documenti ed apportare correzioni formali. Dopo di che l’Ufficio emana le proprie decisioni”.

Secondo i ricorrenti sarebbe “esattamente ciò che è avvenuto nel caso della candidatura di Caschili: i contrassegni sono stati infatti depositati la mattina di martedì scorso, a poche ore dunque dalla chiusura dei termini della presentazione della candidatura”.