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Nel momento in cui forti fibrillazioni stanno scuotendo il percorso della nuova legge urbanistica della Sardegna, la Corte Costituzionale boccia cinque articoli della leggina urbanistica omnibus, cosiddetta “di manutenzione”, approvata lo scorso anno dal Consiglio regionale e che va a modificare sei vecchi provvedimenti legislativi ormai superati, a ritroso sino al 1985.

La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, sugli interventi nelle zone sottoposte a vincolo di integrale di conservazione, 29, comma 1, lettera a), sugli immobili incompatibili con i valori paesaggistici da rilocalizzare in altre aree non di pregio, e gli 37, 38 e 39 sugli usi civici. In via generale i giudici sostengono che il legislatore sardo “non può esercitare unilateralmente la propria competenza statutaria nella materia edilizia e urbanistica quando siano in gioco interessi generali. Sarebbe servita quindi una copianificazione con il ministero.

Inoltre, riguardo agli usi civici, la Consulta ricorda alla Regione che “l’art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti [condominiali degli utenti], estinguendoli, modificandoli o alienandoli [e che] un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, ‘che lo assimila ad un bene appartenente al demanio.