Un parcheggiatore abusivo che chiede denaro a un automobilista per posteggiare in un’area pubblica dietro minacce di danni al veicolo, rischia la condanna per estorsione. A chiarire l’inquadramento del reato è stata la seconda sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 30365/18, depositata il 5 luglio, diffusa su Internet e commentata dal quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it. Nel caso giudicato dagli Ermellini, un automobilista si era visto chiedere due euro da un abusivo all’interno del parcheggio dell’ospedale di Eboli.
Al rifiuto era seguito un alterco con minacce e la denuncia alle Forze dell’ordine. Gli avvocati del denunciato avevano tentato di far derubricare il reato a violenza privata. Al riguardo la Corte ha chiarito nella sentenza: “non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all’estorsione dalla quale si differenzia per l’assenza dell’ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta)”. Al riguardo, la pubblicazione della Giuffrè editore, sottolinea: “In merito alla minaccia, riguardante i possibili pericoli per l’integrità della vettura in caso di mancato pagamento dei 2 euro, è stato considerato irrilevante il fatto che l’automobilista non si sia sentito intimidito: questo elemento non rende meno grave la condotta tenuta dal parcheggiatore”.