Dopo il ricorso dell’Aias per l’annullamento della delibera sui tetti di spesa e sullo schema tipo di contratto dell’assessorato della Sanità, il Tar Sardegna ha rigettato anche quello delle Rsa convenzionate Fondazione Stefania Randazzo, Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Onlus, Associazione Congregazione Religiosa Figlie di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore.
Per quanto riguarda i tetti di spesa, i giudici amministrativi hanno confermato che “in materia di sanità pubblica spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l’equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario.
Le Regioni, nel determinare i tetti di spesa devono necessariamente tener conto delle previsioni programmatiche contenute nei piani annuali predisposti dalle ASL che, peraltro, non assumono carattere vincolante, dovendo conciliarsi con le esigenze proprie della pianificazione finanziaria”. Sullo schema tipo di contratto e sull’inserimento della clausola sul pagamento regolare degli stipendi, contestata dalla Fondazione Randazzo, il Tar ha ribadito che “la previsione di regole precise a tutela della corretta esecuzione del servizio pubblico rientra pacificamente nelle competenze della Regione” che ha il compito di predisporre lo schema tipo dei contratti.
“Le clausole contestate valgono per tutte le strutture accreditate e – scrivono i giudici amministrativi – avendo chiaramente effetto solo per il futuro, non si vede come possano essere riferite alla sola situazione della Fondazione Randazzo che, se rispetterà l’obbligo di retribuire i dipendenti, non avrà alcuna contestazione”.