Il voto degli italiani all’estero, partito a metà febbraio è giunto alle battute finali. Le operazioni elettorali, che riguardano circa 4,3 milioni di persone, avvengono per corrispondenza, regolate dalla legge Tremaglia del 2001, e consentono di eleggere 12 deputati e sei senatori.
PLICHI E SCHEDE – Ricevuto il plico con le schede, l’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato come un voto alla medesima lista se l’elettore non ha tracciato altri segno in altri spazi della scheda.
I CONSOLATI – Una volta completato il voto, le schede devono essere inserite nella busta piccola, che va chiusa e messa a sua volta nella busta grande affrancata, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Il plico va poi spedito al Consolato competente. Sono considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16 di giovedì primo marzo 2018. LO
SCRUTINIO – Le schede votate dagli elettori all’estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. Arrivati in Italia, i plichi vengono presi in consegna dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d’appello di Roma, nel cui ambito – sulla base dell’elenco degli elettori fornito dal Ministero dell’Interno – vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. Le operazioni di scrutinio inizieranno, come per i voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, alle 23 di domenica 4 marzo.
POLEMICHE SUI BROGLI E RICORSO ALLA CONSULTA – Il voto degli italiani all’estero è stato accompagnato spesso – e anche nel corso di questa campagna elettorale – da critiche e polemiche per i dubbi su possibili brogli e irregolarità. Nei giorni scorsi, tra l’altro, la Corte Costituzionale si è occupata proprio della legge Tremaglia, per effetto di un ricorso presentato a Venezia. Ma la Consulta ha giudicato inammissibile la questione sollevata e, di fatto, non ha quindi intaccato la norma contestata. La questione promossa dal Tribunale lagunare, infatti, è stata sollevata in occasione del referendum costituzionale del 2016. Ma nel contesto di una procedura referendaria è inammissibile chiedere in via preventiva al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali. In questo caso, ha fatto sapere la Corte, non esiste una “zona franca” che giustifichi un tale accesso preventivo e diretto. Semmai bisogna passare per l’Ufficio centrale per la circoscrizione estero e quindi per l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione.