La Direzione generale della Pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato tecnico regionale urbanistico (C.T.R.U.), ha rispedito indietro (nota prot. n. 45503 del 24 novembre 2017) al Comune di Calasetta (SU) il piano urbanistico comunale (P.U.C.) del centro sulcitano recentemente adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 7 del 4 maggio 2017.

Numerose osservazioni effettuate dalla Regione sullo strumento urbanistico adottato, fra le quali spiccano l’assenza della procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) in relazione ai tre siti di importanza comunitaria (S.I.C.) presenti nel territorio comunale (A nord di Sa Salina, SIC ITB042209; Punta Giunchera, SIC ITB042210; Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore, ITB042208), la mancata indicazione dei beni paesaggistici (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dei terreni percorsi da incendi (legge n. 353/2000 e s.m.i.), nonchè la previsione di un campo da golf da 18 buche e un connesso complesso turistico-edilizio a Cala Lunga, per un’estensione complessiva di 150 ettari.

Quest’ultimo aspetto è stato al centro dello specifico atto di intervento “con osservazioni” nella procedura di approvazione del P.U.C. effettuato (14 luglio 2017) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus con la richiesta dell’eliminazione della previsione del campo da golf con connesso complesso immobiliare perché in contrasto con il sovraordinato P.P.R.

Infatti, la previsione del piano adottato è in palese contrasto con il piano paesaggistico regionale: l’intera area interessata dalla suddetta pianificazione rientra nella fascia costiera di cui agli artt. 19-20 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., dove in via generale “è precluso qualunque intervento di trasformazione nelle aree inedificate” (art. 20, comma 1°, lettera a, delle N.T.A. del P.P.R.) e “non è comunque ammessa la realizzazione di … nuovi campeggi e strutture ricettive connessi a campi da golf … “ (art. 20, comma 2°, lettera b, n. 3, delle N.T.A. del P.P.R.).

Ricordiamo che l’intero territorio comunale di Calasetta è tutelato con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e rientra nella fascia costiera di cui al piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero, D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82): eppure nel P.U.C. adottato è presente un’ingente possibilità di trasformazione del territorio costiero a fini turistico-golfistici mediante accordo di programma, strumento che sembra proprio rieccheggiare quei “programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico” previsti dall’art. 43 della proposta di legge regionale urbanistica con possibilità di deroga permanente alla pianificazione paesaggistica e territoriale.

Per certi aspetti, infatti, sembra quasi anticipare gli scenari più deleteri potenzialmente determinati da quella che potrebbe essere la nuova legge urbanistica regionale proposta dalla Giunta Pigliaru, una volta passata al vaglio di Commissione permanente competente e Aula del Consiglio regionale.[1]
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica un rinsavimento del Consiglio comunale di Calasetta nell’esame delle scelte pianificatorie, perché la Sardegna – e in particolare le sue coste – non necessitano certo di nuove colate di cemento nel nome di un falso e controproducente sviluppo turistico.