“Con una recente sentenza pubblicata in data 3 novembre 2017, il Giudice di Pace di Sassari, dopo aver evidenziato la differenza tra la “riscossione diretta” a mezzo ingiunzione di pagamento e la “riscossione a mezzo ruolo”, ha accolto la tesi per un’utente di Alghero che lamentava l’indebito utilizzo, quale strumento di riscossione, della ingiunzione di pagamento argomentando che l’emissione dell’ingiunzione era consentita al Gestore solo ed esclusivamente in funzione della formazione del ruolo da trasmettere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale agente della riscossione”. A sostenerlo, in una nota, l’Adiconsum.
“Il Giudice di pace – continua il comunicato – ha quindi ritenuto che “è da escludere che Abbanoa S.p.A. possa a sua discrezione fare ricorso all’una o all’altra forma di riscossione e più specificatamente che è da escludere che essa possa ricorrere alla riscossione mediante lo strumento dell’ingiunzione fiscale e del correlato procedimento previsto e disciplinato dal Regio Decreto 639/1910″. Il giudice ha posto in rilievo, inoltre, che Abbanoa S.p.A. è priva di una potestà propria derivante ex lege e soltanto previa autorizzazione ministeriale può procedere a formare il ruolo e ad affidare lo stesso al concessionario per la riscossione mediante ruolo”.
“L’autorizzazione ministeriale – ha precisato il giudice in sentenza – costituisce quindi condizione per l’esercizio della potestà da parte della società a capitale pubblico, ma allo stesso tempo ne segna anche il limite, nel senso che essa non potrà porre in essere alcun atto, o per meglio dire, alcuna forma di riscossione diversa da quella autorizzata con provvedimento ministeriale.” “In conclusione – argomenta il giudice – non si può scegliere di operare la riscossione mediante il procedimento di cui al R.D. 639/1910, non essendo ad essa data alcuna possibilità di scegliere tale sistema in luogo di quello oggetto dell’autorizzazione, posto che tale opzione alternativa non è consentita neppure al Ministero.”
“Sul punto occorre precisare – conclude il giudice – che Abbanoa è semplicemente abilitata ad “emettere, vidimare e rendere esecutiva un’ingiunzione conforme all’art. 2 comma 1 del regio decreto n. 639/1910, quale atto strumentale per poter procedere all’iscrizione e quindi alla formazione del ruolo. In altre parole il titolo esecutivo è spendibile solo ed esclusivamente nella formazione del ruolo e non per altri scopi o con finalità o modalità diverse”.
“Adiconsum – conclude la nota – già dallo scorso mese di luglio aveva provveduto a denunciare l’utilizzo illegittimo, distorto ed abnorme, del decreto emanato dal Ministro dell’Economia e della finanza in data 30 dicembre 2015, con il quale è stata autorizzata alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, chiedendo un immediato intervento da parte delle Autority di controllo e da parte della Procura della Repubblica”.