Meris, con il suo presidente Doddore Meloni, aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della legge statutaria del 2013 perché “in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese laddove richiede, ai fini dell'ammissione delle liste dei gruppi di nuova formazione, la sottoscrizione da parte di un esorbitante numero di elettori".
I giudici hanno rilevato che il provvedimento impugnato "è del tutto neutro rispetto all'interesse dei ricorrenti a partecipare alla competizione elettorale, non precludendo la possibilità per il movimento politico Meris di presentare le liste dei loro candidati e di essere ammesso a parteciparvi nel rispetto della normativa vigente".
Per il Tar il provvedimento di indizione dei comizi elettorali ha il solo fine di avviare il procedimento, senza che da questo possa derivare alcuna lesione alla sfera giuridica dei movimenti politici o di singoli cittadini.
"L'arresto procedimentale suscettibile di integrare una lesione della sfera giuridica dei ricorrenti sarà determinato – spiegano i giudici – dall'atto di esclusione dalla competizione elettorale che, se del caso, sarà adottato dal competente ufficio incaricato di verificare il rispetto delle regole dettate, anche in punto di sottoscrizione secondo quanto stabilito dall'art. 21 della legge regionale statutaria, ai fini della presentazione delle liste".
“Studieremo con attenzione le motivazioni della decisione del Tar, presenteremo le liste e valuteremo un eventuale altro ricorso” ha commentato il leader di Meris che, informato della decisione dei giudici, non rinuncia alla possibilità di partecipare alle elezioni regionali con il suo movimento.