vaccini-and-quot-liberi-and-quot-di-scegliere-tra-il-diritto-alla-salute-e-il-diritto-all-istruzione
Il ministro della salute Lorenzin ha predisposto una bozza di testo di legge che prevederebbe l’obbligatorietà della vaccinazione per i bambini che devono accedere alla scuola dell’obbligo. Una proposta 'shock', perchè fa immediatamente venire alla mente principi, valori, libertà e concetti quali diritto all’istruzione, diritto alla salute e diritto di libertà di scelta sui diritti fondamentali, palesemente in contrasto con questa scelta che ricorda più l'azione di uno 'stato padrone' che di uno 'stato liberale' (ciò che l'Italia, in teoria, è). 
 
Allo stato attuale infatti, anche se il vaccino è considerato obbligatorio, la legge non prevede particolari sanzioni per i genitori che scelgono di non vaccinare i bambini. Il testo predisposto dal ministro risolverebbe questo problema dato che, in pratica, finisce per introdurre una sorta di sanzione indiretta per i bambini non vaccinati. Ma ripercorriamo brevemente la storia delle vaccinazioni in Italia, con un focus sulle 'non-sanzioni' nel caso si scegliesse di non vaccinare il proprio bambino e sul perchè di questa decennale scelta statale di 'non-intervento' nel suddetto caso.
 
In Italia l’obbligatorietà dei vaccini fu introdotta dalla legge Crispi 5849/1888 per poi essere abolita successivamente. Divennero poi obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l’epatite B (1991).
Attualmente, le vaccinazioni per l'infanzia obbligatorie per legge sono quattro:
– antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n. 891),
– antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n. 51),
– antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n. 292),
– antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n. 165).
Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate dalla legge, ma non imposte. Quali sono le conseguenze per la mancata vaccinazione obbligatoria? Sembrerebbe nessuna.
 
Dando uno sguardo alla giurisprudenza sul tema, il quadro che ne esce è il seguente: non esiste sanzione né penale né amministrativa per i genitori che decidano di non vaccinare i figli e sono illegittime le misure coercitive indirette adottate nel tempo da alcune ASL (sottrazione della potestà genitoriale, ricovero del bambino in istituto, o coercizione con l’intervento della forza pubblica) dal momento che esistono serie possibilità di effetti collaterali sulla salute del bambino, ergo la scelta di vaccinare o no i figli spetta ai genitori, che devono dichiarare espressamente i motivi per cui intendono non sottoporre il figlio alla vaccinazione obbligatoria.
 
Ma la ragione principe di questa 'scelta' statale di non intervenire coercitivamente o tramite sanzioni nel caso si eludessero le vaccinazioni obbligatorie, è la seguente: il diritto di scelta è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 32 della Costituzione, il quale al secondo comma afferma che: "Nessuno può essere obbligato  a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
 
Resta da vedere come verrà contemperato, nella legge definitiva, il conflitto tra l'esigenza di tutela nei confronti di possibili epidemie con i diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti della persona.